| Catasto, la conformità con la planimetria é fondamentale, però… |
| martedì 06 marzo 2012 | |
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Il riferimento, in materia di conformità con il catasto, é al Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 [Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 - Suppl. Ord. n.114)], in particolare per quanto disposto dai commi 1 e 14 dell’articolo 19].Art.19 – Aggiornamento del Catasto Comma 1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 é attivata l’“Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. Comma 14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, é aggiunto il seguente comma: “1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unita immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari“. Vai al Decreto-legge «Il legislatore – dichiara il presidente Fiaip Bergamo – si é quindi allineato all’Agenzia del Territorio, che in una circolare del 9 luglio [2010] ribadisce l’obbligo di riportare sulla planimetria catastale quegli interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze, i cambi di destinazione d’uso e i casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l’originaria superficie dell’unità , ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, etc.)». «Si é evitato quindi di creare il panico tra i proprietari – conclude Olivati – che rischiavano altrimenti di dover riportare sulla planimetria catastale modifiche e spostamenti insignificanti, o essere costretti a prendere un tecnico che certificasse la conformità catastale ‘al centimetro’, con aggravio di costi e burocrazia. La lotta alle case fantasma e all’abusivismo edilizio é sacrosanta, ma senza vessare il cittadino consumatore con inutili balzelli e adempimenti». Fonte: Quotidianocasa.it uscita del 06-03-2012
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