LA SCIA

Partiamo proprio dal fornire una definizione dell’acronimo SCIA, il cui significato è Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si tratta di un titolo edilizio che va presentato tramite comunicazione al Comune di competenza prima di effettuare alcune tipologie di interventi edilizi. La sua introduzione è dovuta, a livello di normativa, alla legge 122 del 2010 e, una volta entrata in vigore, trova applicazione nel campo edilizio in sostituzione di un titolo edilizio precedente: La DIA o Denuncia di Inizio Attività. 

Possiamo affermare che le attività e gli interventi soggetti a SCIA sono tutti quelli che non rientrano né tra gli interventi effettuabili con il regime di edilizia libera né tra quelli per cui è richiesto il PdC o Permesso di Costruire. Nello specifico si chiama di interventi edili come: manutenzione straordinaria, riguardante le parti strutturali dell’edificio, restauro e risanamento conservativo, riguardanti le parti strutturali dell’edificio, ristrutturazione edilizia (per i casi non indicati all’art. 10, comma 1, lett. c), varianti in corso d’opera a Permesso di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterano la sagoma degli edifici vincolati, varianti a fine lavori che non configurano variazione essenziale. 

Più nel concreto, ecco quale esempio di intervento per cui è necessaria la SCIA: apertura e chiusura di fori porta e finestre su parti strutturali esterne e interne, costruzione di scale interne o esterne, sostituzione e rifacimenti di tetti e solai, costruzione di balconi e terrazzi. 

Puntualizziamo ancora una volta che tali interventi non devono comportare un aumento della superficie complessiva dell’edificio. 

A dover presentare la SCIA è il proprietario dell’immobile che dovrà farlo presso lo Sportello Unico Edilizia del comune di pertinenza, allegando ad essa, il progetto redatto da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito), la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, le attestazioni e asseverazione di tecnici abilitati, la dichiarazione di conformità dei requisiti in base alle disposizioni di legge, corredata dagli elaborati tecnici necessari, il pagamento dei bollettini secondo quanto indicato dal Comune di riferimento. 

L’inizio dei lavori può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA, di conseguenza, una volta presentata la comunicazione si può dare il via all’intervento. Tuttavia, l’Ufficio Tecnico del Comune ha un tempo di 30 giorni per verificare la legittimità delle dichiarazioni e, nel caso in cui dovesse riscontrare incompletezza o dichiarazioni false, potrebbe prendere i seguenti provvedimenti: in caso di mancanze di lieve entità sarà richiesto al proprietario di integrare i documenti necessari, in caso di mancanze gravi il proprietario sarà costretto a sospendere i lavori a rimuovere gli effetti dannosi. 

Per tale ragione si consiglia sempre di attendere il limite dei 30 giorni, o il parere positivo dell’Ufficio Tecnico. 

Trascorso il limite dei 30 giorni, se la Pubblica Amministrazione non ha prodotto pareri positivi o negativi che siano in merito alla SCIA, si applica la regola del Silenzio Assenso, ciò vuol dire che l’atto assume piena efficacia. 

In realtà, per quanto riguarda la durata della SCIA, inteso come termine entro cui portare a compimento i lavori, non è stato indicato un termine specifico. Tuttavia, avendo essa sostituito la DIA, si fa riferimento al termine di efficacia indicato in precedenza per quest’ultima, ciò vuol dire che ultimazione dei lavori ed eventuale collaudo dovranno avvenire entro e non oltre 3 anni dall’inizio dei lavori. 

Il costo della SCIA è determinato da 2 fattori principali: imposte locali, parcella del professionista che la redige. 

Si tratta, dunque, di una pratica che ha un costo variabile che può oscillare tra i 250 e i 1000 euro. 

Iniziare lavori soggetti a SCIA senza effettuare la segnalazione al Comune può fare incorrere il proprietario in sanzioni, in questo caso di parla di SCIA Tardiva (SCIA presentata in corso di esecuzione dei lavori con una sanzione di 516,00€) e SCIA in Sanatoria (SCIA presentata ad intervento già realizzato, purché conforme alla disciplina, con una sanzione che può andare da 516,00€ fino a 5.164,00€)

Fonte: Pedago.it

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